Art. 1002 c.c. — Inventario e garanzia
Testo dell'articolo
Art. 1002. Inventario e garanzia
L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano. Egli e' tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario e' dispensato dal fare l'inventario, questo puo' essere richiesto dal proprietario a sue spese. L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto; ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario e' tenuto a prestare garanzia. L'usufruttuario non puo' conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1002 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
