Codice civile › Libro III › Titolo II › Capo IV · Delle azioni a difesa della proprietà
Art. 948 c.c.
Azione di rivendicazione
Art. 948. Azione di rivendicazione
Il proprietario puo' rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e puo' proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto e' obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, e' tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprieta' da parte di altri per usucapione.
In breve
L'azione di rivendicazione, disciplinata dall'art. 948 c.c., è il principale strumento a difesa della proprietà e mira a far recuperare al proprietario il bene da chiunque lo possieda o lo detenga. Per il suo esercizio, l'ordinamento richiede il superamento di un onere probatorio particolarmente rigoroso, tradizionalmente definito probatio diabolica.
Dal quesito «Azione di rivendicazione: esercizio e onere probatorio ex art. 948 c.c.» →Chiedi sull'art. 948 c.c.
Risposte con le sentenze che lo applicano e il testo citato.
Cita l'art. 948 c.c.
Il testo vigente, pronto da incollare in un atto o in un parere.
Art. 948 c.c. (Azione di rivendicazione) «Il proprietario puo' rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e puo' proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto e' obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, e' tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprieta' da parte di altri per usucapione.»
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