Codice civile › Libro III › Titolo II › Capo IV · Delle azioni a difesa della proprietà

Art. 948 c.c.

Azione di rivendicazione

Vigente

Art. 948. Azione di rivendicazione

Il proprietario puo' rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e puo' proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto e' obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, e' tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprieta' da parte di altri per usucapione.

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In breve

L'azione di rivendicazione, disciplinata dall'art. 948 c.c., è il principale strumento a difesa della proprietà e mira a far recuperare al proprietario il bene da chiunque lo possieda o lo detenga. Per il suo esercizio, l'ordinamento richiede il superamento di un onere probatorio particolarmente rigoroso, tradizionalmente definito probatio diabolica.

Dal quesito «Azione di rivendicazione: esercizio e onere probatorio ex art. 948 c.c.» →

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Art. 948 c.c. (Azione di rivendicazione) «Il proprietario puo' rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e puo' proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto e' obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, e' tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprieta' da parte di altri per usucapione.»

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