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Art. 938 c.c. — Occupazione di porzione di fondo attiguo

Testo dell'articolo

Art. 938. Occupazione di porzione di fondo attiguo

Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorita' giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, puo' attribuire al costruttore la proprieta' dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore e' tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

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Avv. Federico Papa
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