Art. 903 c.c. — Luci nel muro proprio o nel muro comune
Testo dell'articolo
Art. 903. Luci nel muro proprio o nel muro comune
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui. Se il muro e' comune, nessuno dei proprietari puo' aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune puo' aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
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