Art. 880 c.c. — Presunzione di comunione del muro divisorio
Testo dell'articolo
Art. 880. Presunzione di comunione del muro divisorio
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommita' e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere piu' alto. Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.
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