In vigoreNormativaCodice civile
Art. 873 c.c. — Distanze nelle costruzioni
Testo dell'articolo
Art. 873. Distanze nelle costruzioni
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali puo' essere stabilita una distanza maggiore.
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