Art. 913 c.c. — Scolo delle acque
Testo dell'articolo
Art. 913. Scolo delle acque
Il fondo inferiore e' soggetto a ricevere le acque che dal fondo piu' elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non puo' impedire questo scolo, ne' il proprietario del fondo superiore puo' renderlo piu' gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, e' dovuta un'indennita' al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 913 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
