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Art. 861 c.c. — Opere di competenza dei privati

Testo dell'articolo

Art. 861. Opere di competenza dei privati

I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformita' del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a piu' fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.

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Avv. Federico Papa
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