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Art. 852 c.c. — Terreni esclusi dai trasferimenti

Testo dell'articolo

Art. 852. Terreni esclusi dai trasferimenti

Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi:

1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;

2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti di pendenze dei medesimi;

3) le aree fabbricabili;

4) gli orti, i giardini, i parchi;

5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarita' di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualita'.

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Avv. Federico Papa
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