Art. 834 c.c. — Espropriazione per pubblico interesse
Testo dell'articolo
Art. 834. Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno puo' essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta', se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita'. Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
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