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Art. 813 c.c. — Distinzione dei diritti

Testo dell'articolo

Art. 813. Distinzione dei diritti

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

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Avv. Federico Papa
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