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Art. 790 c.c. — Riserva di disporre di cose determinate

Testo dell'articolo

Art. 790. Riserva di disporre di cose determinate

Quando il donante si e' riservata la facolta' di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facolta' non puo' essere esercitata dagli eredi.

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Avv. Federico Papa
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