Art. 767 c.c. — Facolta' del coerede di dare il supplemento
Testo dell'articolo
Art. 767. Facolta' del coerede di dare il supplemento
Il coerede contro il quale e' promossa l'azione di rescissione puo' troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.
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