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Art. 767 c.c. — Facolta' del coerede di dare il supplemento

Testo dell'articolo

Art. 767. Facolta' del coerede di dare il supplemento

Il coerede contro il quale e' promossa l'azione di rescissione puo' troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

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Avv. Federico Papa
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