In vigoreNormativaCodice civile

Art. 745 c.c. — Frutti e interessi

Testo dell'articolo

Art. 745. Frutti e interessi

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si e' aperta la successione.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 745 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale