Art. 739 c.c. — Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
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Art. 739. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
L'erede non e' tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorche' succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno e' discendente del donante, la sola porzione a questo donata e' soggetta a collazione.
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