Art. 737 c.c. — Soggetti tenuti alla collazione
Testo dell'articolo
Art. 737. Soggetti tenuti alla collazione
I figli ... [modificato] e i loro discendenti ... [modificato] ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati.216 La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
Aggiornamenti
216 La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile , le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
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