Art. 719 c.c. — Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Testo dell'articolo
Art. 719. Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Se i coeredi aventi diritto a piu' della meta' dell'asse concordano nella necessita' della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti. Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita puo' seguire tra i soli condividenti e senza pubblicita', salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.
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