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Art. 714 c.c. — Godimento separato di parte dei beni
Testo dell'articolo
Art. 714. Godimento separato di parte dei beni
Puo' domandarsi la divisione anche quando uno o piu' coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.
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