Art. 707 c.c. — Consegna dei beni all'erede
Testo dell'articolo
Art. 707. Consegna dei beni all'erede
L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredita' che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio. Egli non puo' rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volonta' del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli gia' soddisfatti, od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.
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