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Art. 690 c.c. — Obblighi dei sostituiti

Testo dell'articolo

Art. 690. Obblighi dei sostituiti

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volonta' sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

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Avv. Federico Papa
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