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Art. 690 c.c. — Obblighi dei sostituiti
Testo dell'articolo
Art. 690. Obblighi dei sostituiti
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volonta' sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.
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