Art. 687 c.c. — Revocazione per sopravvenienza di figli
Testo dell'articolo
Art. 687. Revocazione per sopravvenienza di figli
Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente ... [modificato] del testatore, benche' postumo, anche [modificato] adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio [modificato] . La revocazione ha luogo anche se il figlio e' stato concepito al tempo del testamento. [modificato] La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi. Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.
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