Art. 658 c.c. — Legato di credito o di liberazione da debito
Testo dell'articolo
Art. 658. Legato di credito o di liberazione da debito
Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore. L'erede e' soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
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