In vigoreNormativaCodice civile

Art. 649 c.c. — Acquisto del legato

Testo dell'articolo

Art. 649. Acquisto del legato

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolta' di rinunziare. Quando oggetto del legato e' la proprieta' di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprieta' o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore. Il legatario pero' deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne e' stato espressamente dispensato dal testatore.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 649 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale