Art. 623 c.c. — Comunicazioni agli eredi e legatari
Testo dell'articolo
Art. 623. Comunicazioni agli eredi e legatari
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli e' nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.
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