In vigoreNormativaCodice civile

Art. 608 c.c. — Ritiro di testamento segreto od olografo

Testo dell'articolo

Art. 608. Ritiro di testamento segreto od olografo

Il testamento segreto e il testamento olografo che e' stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano. A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale e' sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non puo' sottoscrivere, se ne fa menzione. Quando il testamento e' depositato in un pubblico archivio, il verbale e' redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo. Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 608 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale