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Art. 573 c.c. — Successione dei figli

Testo dell'articolo

Art. 573. Successione dei figli

Le disposizioni relative alla successione dei figli si applicano quando la filiazione e' stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e' disposto d'all'art. 580.40 223

Aggiornamenti

40 La L. 19 maggio 1975, n. 151 , ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".

223 Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 78, comma 1) che "All' articolo 573 del codice civile , nella rubrica e nel primo comma, la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".

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