Art. 571 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 571. Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purche' in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della meta'. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la meta' della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della meta' in favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'[articolo 569](/it-IT/fonte/codice-civile/art-569), la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro [modificato] .
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