Art. 458 c.c. - Divieto di patti successori
Testo dell'articolo
Art. 458. Divieto di patti successori
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, [modificato] e' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
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