Art. 527 c.c. — Sottrazione di beni ereditari
Testo dell'articolo
Art. 527. Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all'eredita', che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredita' stessa, decadono dalla facolta' di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
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