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Art. 487 c.c. — Chiamato all'eredita' che non e' nel possesso di beni

Testo dell'articolo

Art. 487. Chiamato all'eredita' che non e' nel possesso di beni

Il chiamato all'eredita', che non e' nel possesso di beni ereditari, puo' fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non e' prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorita' giudiziaria a norma dell'art. 485; in mancanza, e' considerato erede puro e semplice. Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredita'.

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Avv. Federico Papa
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