Art. 430 c.c. — Pubblicita'
Testo dell'articolo
Art. 430. Pubblicita'
Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423. 146
Aggiornamenti
146 La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
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