Art. 421 c.c. — Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione
Testo dell'articolo
Art. 421. Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416. 146
Aggiornamenti
146 La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
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