Art. 419 c.c. — Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
Testo dell'articolo
Art. 419. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
Non si puo' pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Il giudice puo' in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Puo' anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo' essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando. 146
Aggiornamenti
146 La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
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