In vigoreNormativaCodice civile

Art. 406 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 406. Soggetti

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno puo' essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'[articolo 417](/it-IT/fonte/codice-civile/art-417). Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo e' presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'[articolo 407](/it-IT/fonte/codice-civile/art-407) o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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