In vigoreNormativaCodice civile

Art. 404 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 404. Amministrazione di sostegno

La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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