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Art. 402 c.c. — Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza

Testo dell'articolo

Art. 402. Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potesta' o della tutela sia impedito. Resta salva la facolta' del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354. 223 Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potesta', l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio. 223

Aggiornamenti

223 Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 62, comma 1) che "All' articolo 402 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".

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Avv. Federico Papa
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