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Art. 397 c.c. — Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

Testo dell'articolo

Art. 397. Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

Il minore emancipato puo' esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore se e' autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore. 321 322 L'autorizzazione puo' essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato. 321 322 Il minore emancipato, che e' autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, puo' compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.

Aggiornamenti

321 Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

322 Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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