Art. 388 c.c. - Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione
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Art. 388. Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione
) del conto). Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione [modificato] del conto della tutela. La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
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