In vigoreNormativaCodice civile
Art. 294 c.c. — Pluralita' di adottati o di adottanti
Testo dell'articolo
Art. 294. Pluralita' di adottati o di adottanti
E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi [modificato] . Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 294 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Aggiungi una nota professionale
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
