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Art. 251 c.c. - Autorizzazione al riconoscimento

Testo dell'articolo

Art. 251. Autorizzazione al riconoscimento

Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal giudice [modificato] .

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