Art. 265 c.c. — Impugnazione per violenza
Testo dell'articolo
Art. 265. Impugnazione per violenza
Il riconoscimento puo' essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza e' cessata. Se l'autore del riconoscimento e' minore, l'azione puo' essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'eta' maggiore.
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