Art. 248 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 248. Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilita'
L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. [modificato] L'azione e' imprescrittibile. Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell'[articolo 244](/it-IT/fonte/codice-civile/art-244) e il secondo comma dell'[articolo 245](/it-IT/fonte/codice-civile/art-245). [modificato]
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