In vigoreNormativaCodice civile
Art. 241 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 241. Prova in giudizio
Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo. [modificato] COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 [comma abrogato] .
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