In vigoreNormativaCodice civile

Art. 238 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 238. Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita

Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244 [modificato] , nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 [comma abrogato] .

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Avv. Federico Papa
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