Art. 219 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 219. Prova della proprieta' dei beni
Il coniuge puo' provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprieta' esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprieta' esclusiva sono di proprieta' indivisa per pari quota di entrambi i coniugi [modificato] .
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