Art. 211 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 211. Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprieta' del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'[articolo 162](/it-IT/fonte/codice-civile/art-162), sono entrati a far parte della comunione dei beni [modificato] .
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