Art. 129 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 129. Diritti dei coniugi in buona fede
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'[articolo 155](/it-IT/fonte/codice-civile/art-155) [modificato] .
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