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Art. 99 c.c. — Termine per la celebrazione del matrimonio

Testo dell'articolo

Art. 99. Termine per la celebrazione del matrimonio

Il matrimonio non puo' essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non e' celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

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Avv. Federico Papa
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