Art. 87 c.c. — Parentela, affinita', adozione
Testo dell'articolo
Art. 87. Parentela, affinita', adozione
.. . Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta ... [modificato] ;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e' stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 [comma abrogato] . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 [comma abrogato] . Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione ... [modificato] . L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo. Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.
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