Art. 85 c.c. — Interdizione per infermita' di mente
Testo dell'articolo
Art. 85. Interdizione per infermita' di mente
Non puo' contrarre matrimonio l'interdetto per infermita' di mente. Se l'istanza di interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
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